Art. 1
In vigore dal 11 dic 2023
Per la valutazione delle carcasse di suino in relazione al tenore di carne magra a norma dell’allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è autorizzato in Belgio l’impiego dei metodi di classificazione seguenti:
a)
l’apparecchio denominato «AutoFom III» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte I dell’allegato della presente decisione;
b)
l’apparecchio denominato «AutoFom IV» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte II dell’allegato della presente decisione;
c)
l’apparecchio denominato «Fat-O-Meat’er II (FOM II)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte III dell’allegato della presente decisione;
d)
l’apparecchio denominato «OptiGrade-MCP» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte IV dell’allegato della presente decisione;
e)
l’apparecchio denominato «CSB Image-Meater 2.0» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte V dell’allegato della presente decisione;
f)
l’apparecchio denominato «CSB Image-Meater 4.0» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte VI dell’allegato della presente decisione;
g)
l’apparecchio denominato «OptiScan-TP» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte VII dell’allegato della presente decisione;
h)
l’apparecchio denominato «OptiScan-TPC» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte VIII dell’allegato della presente decisione;
i)
l’apparecchio denominato «ZP (calibro)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte IX dell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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