Art. 3
In vigore dal 11 dic 2023
1. Il comandante dell’operazione civile è autorizzato a dare avvio all’esecuzione dei compiti nell’ambito del pilastro civile dell’iniziativa, con effetto immediato.
2. Il comandante militare è autorizzato a dare avvio all’esecuzione dei compiti nell’ambito del pilastro militare dell’iniziativa, con effetto immediato.
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