Art. 1

In vigore dal 11 dic 2023
Le misure di attuazione sono così modificate: 1) all’articolo 15, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) del limite di 0,58 EUR/km in caso di viaggio in auto privata, con un massimale per il rimborso di 1 000 km per il viaggio di andata o per il viaggio di ritorno, se del caso maggiorato del prezzo della traversata in traghetto o mezzo di trasporto analogo.» 2) all’articolo 20, il paragrafo 1 è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per la parte di tragitto tra 0 e 50 km: 25,91 EUR;»; b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per la parte di tragitto tra 51 e 250 km: 0,15 EUR/km;»; 3) l’articolo 22 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L'importo massimo del rimborso annuale a titolo delle spese di viaggio sostenute nei casi previsti all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), è fissato a 4 886 EUR.» ; b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «3.   L'importo massimo del rimborso annuale a titolo di spese di viaggio effettivamente sostenute in occasione di viaggi effettuati dai presidenti di commissione o di sottocommissione per partecipare a conferenze o manifestazioni riguardanti una tematica di interesse europeo rientrante nelle competenze della rispettiva commissione o sottocommissione e che hanno una dimensione parlamentare è fissato a 4 886 EUR. Tale partecipazione richiede la previa autorizzazione del Presidente del Parlamento dopo verifica della disponibilità dei fondi nei limiti dell'importo massimo summenzionato.» ; (4) all’articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Qualora l'attività ufficiale abbia luogo nel territorio dell'Unione, il deputato percepisce un'indennità forfetaria fissata a 350 EUR.» ; 5) all’articolo 29, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   L'importo mensile massimo delle spese rimborsabili per tutti i collaboratori di cui all'articolo 30 è fissato a 28 696 EUR con effetto dal 1o luglio 2023.» ; 6) all’articolo 42, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L'importo mensile dell'indennità per spese generali è fissato a 4 950 EUR.» .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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