Art. 1

In vigore dal 8 dic 2023
È concessa al Regno di Spagna una deroga alle disposizioni dell’, primo comma, lettere a), b), e), k), o) e p), dell’articolo 6, dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’articolo 8, paragrafi 1 e 4, degli articoli 9, 10 e 11, dell’articolo 20, paragrafi da 3 a 8, dell’articolo 21, paragrafo 7, dell’articolo 22, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 25, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) 2019/943 nonché alle disposizioni dell’articolo 40, paragrafi da 4 a 7, e, con riferimento agli impianti di stoccaggio idroelettrico mediante pompaggio, alle disposizioni dell’articolo 54 della direttiva (UE) 2019/944 per quanto riguarda le isole Canarie.
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