Art. 1

In vigore dal 8 dic 2023
La decisione 2010/788/PESC è così modificata: 1) all’articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le misure di cui all’articolo 3, paragrafo 2, si applicano fino al 12 dicembre 2024. Se del caso, sono prorogate o modificate qualora il Consiglio ritenga che i loro obiettivi non siano stati raggiunti.» ; 2) l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2023:2768:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo