Art. 2
In vigore dal 8 dic 2023
La presente decisione è redatta in duplice esemplare. L' e l'allegato della presente decisione sono redatti in duplice esemplare nelle lingue facenti fede dell'accordo di cui all'articolo 23.8, paragrafo 1, del medesimo, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:C:2023:1464:oj#art-2