Art. 1

In vigore dal 7 dic 2023
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di cooperazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato di cooperazione»), istituito dall'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, per quanto riguarda la compilazione di un elenco di persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro, a norme dell'articolo 196, paragrafo 1, dell'accordo, nei procedimenti di risoluzione delle controversie, si basa sul progetto di decisione del comitato di cooperazione accluso alla presente decisione.
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