Art. 1
Modifiche
In vigore dal 4 dic 2023
Modifiche
La decisione (UE) 2022/1982 (BCE/2022/34) è modificata come segue:
1)
l’articolo 4 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 4
Disposizioni finanziarie
1. Le banche centrali partecipanti e le autorità competenti partecipanti sostengono i costi per lo sviluppo e la gestione del rispettivo servizio del SEBC secondo uno schema di rimborso definito, basato su un criterio di ripartizione dei costi, come ulteriormente specificato nelle rispettive dotazioni finanziarie conformemente alle norme applicabili in materia di rimborso. Se del caso, le autorità cooperanti contribuiscono ai costi del rispettivo servizio del SEBC secondo uno specifico schema di rimborso.
2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti che utilizzano l’archivio centralizzato sui titoli (Centralised Securities Database, CSDB) e/o la banca dati che si occupa delle statistiche sulla disponibilità in titoli (Securities Holdings Statistics Database, SHSDB) non sono tenute a contribuire ai costi di sviluppo e gestione del CSDB e/o del SHSDB, a seconda dei casi, qualora tali costi siano sostenuti rispettivamente prima del 1o luglio 2023 per l’SHSDB e prima del 1o gennaio 2024 per il CSDB.»
;
2)
l’allegato I è sostituito dall’allegato I alla presente decisione;
3)
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2023:2795:oj#art-1