Art. 1
In vigore dal 4 dic 2023
La decisione (PESC) 2020/1999 è così modificata:
1)
l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
1. La presente decisione si applica fino all’8 dicembre 2026 ed è costantemente riesaminata. Le misure di cui agli si applicano in relazione alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi elencati nell’allegato fino all’8 dicembre 2024.
2. La deroga di cui all’articolo 4, paragrafo 1, è riesaminata a intervalli periodici e almeno ogni 12 mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.»
;
2)
l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2023:2721:oj#art-1