Art. 1

Contributo dal bilancio generale dell’Unione europea

In vigore dal 4 dic 2023
L’articolo 16 della decisione (PESC) 2020/1515 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Contributo dal bilancio generale dell’Unione europea 1.   L’AESD riceve un contributo annuale o pluriennale dal bilancio generale dell’Unione europea. Tale contributo può coprire, in particolare, i costi relativi: a) al sostegno delle attività di formazione e istruzione; b) agli esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l’AESD; c) a massimo quattro agenti contrattuali assunti dall’AESD o distaccati dal SEAE presso l’AESD, su richiesta del capo dell’AESD e previa approvazione del comitato direttivo dell’AESD; ai fini del loro distacco presso l’AESD, gli agenti contrattuali distaccati dal SEAE sono assunti ai sensi del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio. 2.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell’AESD nel periodo dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 è di 2 933 304,01EUR. 3.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell’AESD per i periodi seguenti è deciso dal Consiglio. 4.   A seguito della decisione del Consiglio di cui ai paragrafi 2 e 3, l’AESD e la Commissione concludono un accordo di finanziamento.».
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