Art. 6
Raccolta e comunicazione dei dati da parte degli Stati membri
In vigore dal 30 nov 2023
Raccolta e comunicazione dei dati da parte degli Stati membri
1. Ogni anno gli Stati membri calcolano il peso delle parti in plastica delle bottiglie per bevande immesse sul mercato conformemente all’, il peso della plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande immesse sul mercato conformemente all’ e la conseguente quota di contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande immesse sul mercato conformemente all’.
2. Gli Stati membri comunicano i dati di cui al paragrafo 1 nel formato stabilito nell’allegato II e presentano la relazione di controllo della qualità di cui all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 per quanto riguarda tali dati nel formato stabilito nell’allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2023:2683:oj#art-6