Art. 1

Definizioni

In vigore dal 30 nov 2023
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti: (1) «rifiuti di plastica post-consumo»: rifiuti, quali definiti all’, punto 1), della direttiva 2008/98/CE, composti di plastica e che derivano da prodotti di plastica immessi sul mercato; (2) «plastica riciclata»: plastica che prima del riciclaggio quale definito all’, punto 17), della direttiva 2008/98/CE era un rifiuto di plastica post-consumo e che è stata prodotta mediante riciclaggio; (3) «bottiglia per bevande»: bottiglia di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri, compresi il tappo o il coperchio e l’eventuale etichetta o etichetta termoretraibile, escluse: — le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica; — le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) che sono in forma liquida. (4) «bottiglia in PET»: bottiglia per bevande prodotta usando il polietilene tereftalato come componente principale; (5) «operatore economico»: uno dei seguenti operatori, a condizione che immetta sul mercato bottiglie per bevande: — trasformatore quale definito all’, paragrafo 3, punto 17), del regolamento (UE) 2022/1616; — operatore del settore alimentare quale definito all’ del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
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