Art. 1
Definizioni
In vigore dal 30 nov 2023
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«rifiuti di plastica post-consumo»: rifiuti, quali definiti all’, punto 1), della direttiva 2008/98/CE, composti di plastica e che derivano da prodotti di plastica immessi sul mercato;
(2)
«plastica riciclata»: plastica che prima del riciclaggio quale definito all’, punto 17), della direttiva 2008/98/CE era un rifiuto di plastica post-consumo e che è stata prodotta mediante riciclaggio;
(3)
«bottiglia per bevande»: bottiglia di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri, compresi il tappo o il coperchio e l’eventuale etichetta o etichetta termoretraibile, escluse:
—
le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;
—
le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) che sono in forma liquida.
(4)
«bottiglia in PET»: bottiglia per bevande prodotta usando il polietilene tereftalato come componente principale;
(5)
«operatore economico»: uno dei seguenti operatori, a condizione che immetta sul mercato bottiglie per bevande:
—
trasformatore quale definito all’, paragrafo 3, punto 17), del regolamento (UE) 2022/1616;
—
operatore del settore alimentare quale definito all’ del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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