Art. 1

In vigore dal 27 nov 2023
La decisione (PESC) 2022/2245 è così modificata: 1) all’, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   La durata della misura di assistenza è di 60 mesi dall’adozione della presente decisione.» ; 2) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 200 000 000 EUR.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle operazioni può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 200 000 000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore delle operazioni possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel relativo bilancio corrispondente alla misura di assistenza.» .
Storico versioni

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