Art. 13

In vigore dal 27 nov 2023
All’ della decisione (PESC) 2023/891, è aggiunto il comma seguente: «Le eccezioni di cui all’, paragrafi 7 e 8 per quanto riguarda l’, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.».
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