Art. 5

Sorveglianza, controllo e valutazione

In vigore dal 27 nov 2023
Sorveglianza, controllo e valutazione 1.   L’alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte dei beneficiari, degli obblighi di cui all’. Tale sorveglianza è finalizzata a conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell’ e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità sostenute nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue: a) verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell’EPF sono firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà; b) presentazione di relazioni, in base alla quale il beneficiario deve riferire annualmente sulle attività svolte con le attrezzature, le forniture e i servizi forniti nell’ambito della misura di assistenza e sull’inventario degli elementi designati, fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS); c) visite in loco, per le quali il beneficiario deve concedere all’alto rappresentante e ai revisori dell’EPF l’accesso necessario per effettuare controlli in loco e audit dell’EPF, su richiesta. 3.   Al termine della misura di assistenza l’alto rappresentante effettua una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi dichiarati di cui all’, paragrafo 2.
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