Art. 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

In vigore dal 27 nov 2023
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore dell’architettura di Yaoundé, del Camerun e del Ghana («beneficiari»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   L’obiettivo della misura di assistenza è rafforzare le operazioni di sicurezza marittima e antipirateria e le attività di deterrenza nel Golfo di Guinea, potenziando le capacità dell’architettura di Yaoundé e dei suoi Stati membri, in particolare migliorando la loro conoscenza del settore marittimo e aumentando la capacità di pattugliamento in alto mare di determinate marine costiere, per ridurre in ultima analisi l’incidenza della criminalità, proteggere le navi e le risorse marittime, le popolazioni costiere e i loro mezzi di sussistenza. 3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature e servizi non concepiti per l’uso letale della forza: a) fornitura di servizi di ISR tramite un mezzo aereo con equipaggio, per un periodo di un anno; il Centro operativo marittimo nazionale della marina camerunese di Douala è responsabile della ricezione, del successivo trattamento e della condivisione delle informazioni ISR con gli altri centri regionali e centri di coordinamento marittimo dell’architettura di Yaoundé tramite la piattaforma per la condivisione regionale delle informazioni nell’ambito dell’architettura di Yaoundé; b) sostegno a navi pattuglia di: i) Camerun, mediante la fornitura di motoscafi d’intervento; ii) Ghana, mediante la fornitura di sistemi aerei navali senza equipaggio per la sorveglianza in mare, materiale ingegneristico per servizi navali e attrezzature per immersioni subacquee; c) un assistente tecnico per assistere ciascuna delle marine del Camerun e del Ghana; d) un assistente navale per i contatti con le strutture dell’architettura di Yaoundé, vale a dire il ICC, il CRESMAC, il CRESMAO e i MMCC di Douala (Camerun) e Accra (Ghana). 4.   La durata della misura di assistenza è di 48 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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