Art. 1
In vigore dal 27 nov 2023
La decisione (PESC) 2023/231 è così modificata:
1)
All’, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. La durata della misura di assistenza è di 60 mesi dall’adozione della presente decisione.»
;
2)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 55 000 000 EUR.»
;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle operazioni può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 55 000 000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore delle operazioni possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel relativo bilancio corrispondente alla misura di assistenza.»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2023:2677:oj#art-1