Art. 1
In vigore dal 27 nov 2023
La famiglia di biocidi identificata nel registro per i biocidi con il numero BC-NG029396-35 non soddisfa la condizione di autorizzazione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 528/2012.
Storico versioni
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