Art. 3
In vigore dal 23 nov 2023
1. I negoziati di cui all’ sono condotti in consultazione con il comitato per la sicurezza del Consiglio, designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e conformemente alle direttive contenute nell’addendum della presente decisione, fatte salve le direttive che il Consiglio può in seguito impartire alla Commissione.
2. La Commissione fornisce al comitato per la sicurezza del Consiglio tutte le informazioni necessarie affinché esso possa monitorare i progressi dei negoziati, anche riferendo in merito all’esito dei negoziati prontamente dopo ogni sessione negoziale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2023:2702:oj#art-3