Art. 1

In vigore dal 21 nov 2023
1.   La Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante") sono autorizzati ad avviare negoziati per un accordo di partenariato e di cooperazione con la Repubblica di Colombia. 2.   I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell'addendum della presente decisione.
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