Art. 3
Gestione della funzionalità
In vigore dal 20 nov 2023
Gestione della funzionalità
1. La funzionalità di cui all’, paragrafo 1, consente agli Stati membri di:
a)
cercare e consultare gli elenchi delle autorità nazionali competenti conformemente ai diritti di accesso applicabili;
b)
aggiornare i loro elenchi delle autorità nazionali competenti.
2. La funzionalità consente agli Stati membri di gestire gli elenchi delle autorità nazionali competenti. Eu-LISA garantisce in qualsiasi momento la disponibilità dell’ultima versione di tali elenchi.
3. Tutte le modifiche apportate agli elenchi delle autorità nazionali competenti dagli Stati membri sono registrate centralmente nella funzionalità. Gli Stati membri possono conservare una copia delle loro registrazioni a livello nazionale.
4. La funzionalità consente agli Stati membri di accedere alle registrazioni pertinenti per il loro Stato membro e di consultarle. L’accesso e la consultazione delle registrazioni sono limitati al personale debitamente autorizzato di tale Stato membro.
5. Gli utenti della funzionalità possono utilizzare pseudonimi per cercare, consultare o aggiornare gli elenchi delle autorità nazionali competenti. Deve essere possibile risalire da tali pseudonimi alle identità ufficiali degli utenti a livello nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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