Art. 2
In vigore dal 15 nov 2023
Alla luce dell'andamento della decima sessione della COP della FCTC dell'OMS, i rappresentanti dell'Unione, in stretta consultazione con gli Stati membri, possono concordare adeguamenti delle posizioni di cui all' in riunioni di coordinamento in loco, senza ulteriore decisione del Consiglio.
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