Art. 3

In vigore dal 13 nov 2023
1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto di cui all' è pari a 682 464,03 EUR. 2.   Le spese finanziate con l'importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e conformemente alle norme applicabili al bilancio dell'Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione dell'importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude il necessario accordo con il BAFA. L'accordo prevede che il BAFA assicuri la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione dell'accordo.
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