Art. 1
In vigore dal 9 nov 2023
1. La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell’Unione, per la conclusione di accordi, in forma di scambio di lettere, che modifichino e integrino gli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e, rispettivamente, la Repubblica algerina democratica e popolare, la Repubblica araba d’Egitto, il Regno hascemita di Giordania, la Repubblica libanese e il Regno del Marocco volti a stabilire i termini e le condizioni della loro partecipazione al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA) nell’ambito di Orizzonte Europa.
2. I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione.
Storico versioni
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