Art. 1

In vigore dal 9 nov 2023
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada, istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera o), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), per quanto riguarda l’uso dei tachigrafi intelligenti e l’adattamento delle specifiche tecniche del tachigrafo intelligente 2, è stabilita nel progetto di decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada accluso alla presente decisione.
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