Art. 2

In vigore dal 9 nov 2023
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione per quanto riguarda la concessione di un ulteriore accesso reciproco al mercato collegato all’attuazione della fase 1 e della fase 2 di cui all’allegato XXI-A dell’accordo si basa sui rispettivi progetti di decisione del Consiglio di associazione di cui agli addenda III e IV della presente decisione.
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