Art. 1
In vigore dal 9 nov 2023
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, in merito alla modifica dell’allegato XXII Di tale accordo di associazione si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione.
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