Art. 1
Modifiche
In vigore dal 9 nov 2023
Modifiche
La decisione (UE) 2022/911 (BCE/2022/22) è modificata come segue:
1)
all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
«2. In conformità all'articolo 9, paragrafo 2, dell'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), a decorrere dalla data di avvio dell’operatività del sistema di gestione delle garanzie dell’Eurosistema (Eurosystem Collateral Management System, ECMS), come comunicata sul sito Internet della BCE, la BCE non apre conti diversi dai conti TARGET per i partecipanti idonei a partecipare a TARGET ai fini della fornitura di servizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), ad eccezione dei conti che sono utilizzati per detenere fondi sequestrati o fondi costituiti in pegno a un creditore terzo o fondi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) (*1).
(*1) Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull'applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 1).»;"
2)
l’allegato I alla decisione (UE) 2022/911 (BCE/2022/22) è modificato in conformità all’allegato I alla presente decisione;
3)
l’allegato II alla decisione (UE) 2022/911 (BCE/2022/22) è modificato in conformità all’allegato II alla presente decisione;
4)
l’allegato III alla decisione (UE) 2022/911 (BCE/2022/22) è modificato in conformità all’allegato III alla presente decisione;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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