Art. 1

In vigore dal 9 nov 2023
La decisione (PESC) 2019/1894 è così modificata: 1) (non riguarda la versione italiana); 2) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 La presente decisione si applica fino al 30 novembre 2024 ed è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
Storico versioni

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eli:dec:2023:2488:oj#art-1

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