Art. 1
In vigore dal 9 nov 2023
La decisione (PESC) 2019/1894 è così modificata:
1)
(non riguarda la versione italiana);
2)
l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
La presente decisione si applica fino al 30 novembre 2024 ed è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2023:2488:oj#art-1