Art. 1
In vigore dal 9 nov 2023
L’ della decisione 2013/798/PESC è modificato come segue:
1)
al paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, nonché alla fornitura della relativa assistenza, consulenza e formazione alle forze di sicurezza della Repubblica centrafricana, tra cui le istituzioni pubbliche civili preposte all’applicazione della legge; oppure»;
2)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Gli Stati membri informano il comitato prima della consegna di qualsiasi vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, secondo quanto consentito dal paragrafo 1, lettere a), b), c), d), f) e i).».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2023:2487:oj#art-1