Art. 1

In vigore dal 8 nov 2023
La posizione che l'Unione deve adottare nel consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 116 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Albania, dall'altra, in relazione all'istituzione del comitato consultivo misto con il Comitato economico e sociale europeo e del comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni dell'Unione europea e alla modifica del regolamento interno di detto consiglio di stabilizzazione e di associazione a norma dell'articolo 120, paragrafo 4, dell'accordo si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione allegato alla presente decisione. Possono essere accettate modifiche minori di tale progetto di decisione senza un'ulteriore decisione.
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