Art. 1
In vigore dal 8 nov 2023
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 5a sessione del comitato ad hoc per gli affari giuridici e la cooperazione internazionale dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia figura nell’allegato.
I rappresentanti dell’Unione possono concordare modifiche minori della posizione di cui al primo paragrafo senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
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