Art. 1
In vigore dal 26 ott 2023
All’articolo 4 della decisione 2010/573/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2024. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2023:2423:oj#art-1