Art. 1
In vigore dal 24 ott 2023
1. La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati relativi alla modifica degli accordi tra l’Unione europea, da una parte, e, rispettivamente, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall’altra, per quanto riguarda le modalità di partecipazione di tali Stati all’EASO, affinché essi possano partecipare all’EUAA.
2. I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione.
Storico versioni
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