Art. 1

In vigore dal 23 ott 2023
1.   La Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») sono autorizzati ad avviare i negoziati per un accordo di partenariato e di cooperazione con la Repubblica popolare del Bangladesh («accordo»). 2.   I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell’addendum della presente decisione.
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