Art. 1

In vigore dal 23 ott 2023
1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche: a) che sono responsabili di azioni o politiche che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza del Niger, che sono coinvolte, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche, che hanno fornito loro sostegno o che ne hanno tratto beneficio; b) che compromettono l’ordine costituzionale in Niger; c) le cui azioni, politiche o attività compromettono la democrazia o lo Stato di diritto in Niger, compresi coloro che sono responsabili della detenzione delle autorità democraticamente elette in Niger; d) che sono coinvolte nel pianificare, dirigere o compiere atti in Niger che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani ovvero violazioni del diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi; e) che sono associate alle persone fisiche di cui alle lettere da a) a d) o alle persone fisiche o giuridiche di cui all’, paragrafo 1; elencate nell’allegato. 2.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l’ingresso nel proprio territorio. 3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente: a) in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale; b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale indetta dalle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici; c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; oppure d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia. 4.   Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). 5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi del paragrafo 3 o 4. 6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi il sostegno alla stabilità e al ripristino dell’ordine costituzionale in Niger. 7.   Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando l’ingresso o il transito di una persona è necessario per l’espletamento di un procedimento giudiziario. 8.   Lo Stato membro che intenda concedere una deroga a norma del paragrafo 6 o 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più Stati membri. Se uno o più Stati membri sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta. 9.   Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 6, 7 o 8, l’ingresso o il transito nel suo territorio di una persona fisica elencata nell’allegato, l’autorizzazione è limitata ai fini per i quali è concessa alla persona interessata.
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