Art. 2

Autorizzazione

In vigore dal 13 ott 2023
Autorizzazione I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell’, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione: a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON-ØØØ21-9 × ACS-ZMØØ3-2; b) mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON-ØØØ21-9 × ACS-ZMØØ3-2; c) prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON-ØØØ21-9 × ACS-ZMØØ3-2 per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
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