Art. 9
Osservatori
In vigore dal 10 ott 2023
Osservatori
1. Lo status di osservatore può essere concesso a persone fisiche, organizzazioni ed enti pubblici diversi dalle autorità degli Stati membri, in conformità alle norme orizzontali, su invito diretto della DG MOVE.
2. Le organizzazioni e gli enti pubblici nominati in qualità di osservatori designano i propri rappresentanti.
3. Gli osservatori e i loro rappresentanti possono essere autorizzati dal presidente a prendere parte alle discussioni del gruppo e dei suoi sottogruppi nonché a offrire competenze. Essi non hanno tuttavia diritto di voto e non partecipano alla formulazione di raccomandazioni o consulenze del gruppo o dei suoi sottogruppi.
Storico versioni
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