Art. 9

Osservatori

In vigore dal 10 ott 2023
Osservatori 1.   Lo status di osservatore può essere concesso a persone fisiche, organizzazioni ed enti pubblici diversi dalle autorità degli Stati membri, in conformità alle norme orizzontali, su invito diretto della DG MOVE. 2.   Le organizzazioni e gli enti pubblici nominati in qualità di osservatori designano i propri rappresentanti. 3.   Gli osservatori e i loro rappresentanti possono essere autorizzati dal presidente a prendere parte alle discussioni del gruppo e dei suoi sottogruppi nonché a offrire competenze. Essi non hanno tuttavia diritto di voto e non partecipano alla formulazione di raccomandazioni o consulenze del gruppo o dei suoi sottogruppi.
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