Art. 13
Spese di riunione
In vigore dal 10 ott 2023
Spese di riunione
1. I partecipanti alle attività del gruppo e dei sottogruppi non sono remunerati.
2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, se del caso, di soggiorno sostenute dai partecipanti alle riunioni dei gruppi, conformemente alla decisione C(2007) 5858 della Commissione (14) e previo consenso della DG MOVE. I rimborsi sono effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in seno alla Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai dipartimenti della Commissione nell’ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
Storico versioni
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