Art. 1
In vigore dal 9 ott 2023
La decisione (PESC) 2019/1720 è così modificata:
1)
l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
La presente decisione si applica fino al 15 ottobre 2024 ed è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
;
2)
l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2023:2127:oj#art-1