Art. 1

In vigore dal 9 ott 2023
La decisione (PESC) 2019/1720 è così modificata: 1) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 La presente decisione si applica fino al 15 ottobre 2024 ed è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.» ; 2) l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2023:2127:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo