Art. 2
In vigore dal 3 ott 2023
La Croazia provvede affinché nelle aree elencate nell'allegato della presente decisione come zona infetta, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, si applichino le misure speciali di controllo della peste suina africana applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
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