Art. 1

In vigore dal 28 set 2023
1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno dei gruppi di lavoro istituiti dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, ovvero istituti successivamente in sua virtù, è riportato nella sezione I del documento accluso alla presente decisione. 2.   La posizione da adottare a nome dell’Unione per quanto riguarda, per un dato gruppo di lavoro, gli adattamenti del regolamento interno riportato nella sezione I del documento accluso alla presente decisione, riguardanti elementi non essenziali, che risultano necessari alla luce della specifica finalità e dello specifico funzionamento del gruppo è specificata ulteriormente conformemente alla sezione II del documento accluso alla presente decisione.
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