Art. 1

In vigore dal 28 set 2023
1.   La Commissione è autorizzata a partecipare a nome dell'Unione, ai negoziati con riguardo a materie di competenza dell'Unione, quali definite dai trattati, e in relazione alle quali l'Unione abbia adottato norme o la cui adozione sia prevista nel prossimo futuro, relativi alla nuova convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale che sostituisce la convenzione del Consiglio d'Europa del 1998 sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (STE n. 172). 2.   I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell'addendum alla presente decisione. Il Consiglio può in seguito impartire direttive supplementari alla Commissione.
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