Art. 1

In vigore dal 28 set 2023
Le misure restrittive di cui all’articolo 4 octies della decisione 2014/512/PESC si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2023 nei confronti di tutte le entità di cui al punto 3 dell’allegato della decisione (PESC) 2023/1217.
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