Art. 1
In vigore dal 28 set 2023
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituita dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, per quanto riguarda la modifica dell’allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e dell’allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) di tale accordo si basa sul progetto di decisione di detto Comitato accluso alla presente decisione.
Storico versioni
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