Art. 1
In vigore dal 28 set 2023
La decisione (PESC) 2020/1465 è così modificata:
1)
all’articolo 3, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto di cui all’ è pari a:
—
2 059 838 EUR. per il periodo dal 1o ottobre 2020 al 28 febbraio 2022,
—
2 200 000 EUR. per il periodo dal 1o marzo 2022 al 30 settembre 2022,
—
2 200 000 EUR. per il periodo dal 1o ottobre 2022 al 30 settembre 2023,
—
2 200 000 EUR. per il periodo dal 1o ottobre 2023 al 30 settembre 2024.»;
2)
all’articolo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Essa cessa di produrre effetti il 30 settembre 2024.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2023:2095:oj#art-1