Art. 1

In vigore dal 25 set 2023
All' della decisione di esecuzione (UE) 2018/485, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Essa si applica dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2026. L'eventuale domanda di proroga della misura disposta dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2026, corredata di una relazione comprensiva di un riesame della misura.».
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