Art. 3
Accordi con il beneficiario
In vigore dal 25 set 2023
Accordi con il beneficiario
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantirne il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:
a)
il rispetto, da parte delle unità delle forze armate beniniane schierate nel quadro dell'operazione Mirador e sostenute nell'ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;
b)
per i quali sono stati forniti;
c)
la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;
d)
che tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nel quadro della decisione (PESC) 2021/509 («comitato dello strumento») a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi, anche al termine del loro ciclo di vita.
3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2023:2062:oj#art-3