Art. 1
In vigore dal 25 set 2023
All’articolo 5, paragrafo 1, della decisione (UE) 2018/1220, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il consigliere principale “Questioni finanziarie e giuridiche, Stato di diritto, prevenzione delle frodi ed EDES” della direzione generale del Bilancio (DG BUDG) è uno dei due rappresentanti permanenti della Commissione in seno all’istanza, in applicazione dell’articolo 143, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Il direttore generale della direzione generale del Bilancio designa un funzionario che ricopra almeno la posizione di “capounità” o equivalente per garantire la supplenza di tale membro permanente.»
Storico versioni
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