Art. 2

Meccanismi e procedure di conservazione dei dati

In vigore dal 20 set 2023
Meccanismi e procedure di conservazione dei dati 1.   Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS verifica automaticamente, ogni giorno, le condizioni relative alla conservazione dei dati di cui a tali articoli. 2.   A tal fine il sistema centrale ETIAS verifica, nei sistemi di cui all’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e all’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1240, mediante il numero di riferimento unico di cui all’articolo 11, paragrafo 8, di tale regolamento, se i dati che hanno dato origine alla decisione di rifiuto, annullamento o revoca dell’autorizzazione ai viaggi siano ancora presenti nel rispettivo sistema. 3.   Qualora stabilisca che non sussistono più le condizioni per la conservazione, il sistema centrale ETIAS sopprime automaticamente il pertinente fascicolo di domanda: a) immediatamente, se è trascorso il periodo di conservazione di cinque anni a decorrere dall’ultima decisione di rifiuto, annullamento o revoca dell’autorizzazione ai viaggi; b) se il periodo di conservazione di cinque anni di cui alla lettera a) non è trascorso, entro tre giorni dalla verifica automatica di cui al paragrafo 1, da cui risulta che i dati presenti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati in uno dei sistemi di cui all’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e all’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), e che danno origine alla decisione di rifiuto, annullamento o revoca dell’autorizzazione ai viaggi, sono stati cancellati.
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